Biogas - Autorizzazioni
Progettazione
Durante la progettazione, la costruzione e l’avviamento di
un impianto a biogas devono essere rispettate rispettare le
norme e gli standard tecnici e di sicurezza che riguardano
- Atmosfera esplosiva – Direttiva ATEX
- Prevenzioni incendi
- Impiantistica elettrica
- Gasometri
- Installazione gruppi elettrogeni
- Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro
- Conformità urbanistica
L'unica norma tecnica esistente è la UNI 10458 -.:1995 -
Impianti per la produzione del gas biologico (biogas).
Classificazione, requisiti, regole per la costruzione,
l'offerta, l'ordinazione e il collaudo. La norma è in fase
di revisione da parte di un gruppo di lavoro del Comitato
Termotecnico Italiano.
Alimentazione
Soddisfatti i requisiti tecnici, le autorizzazioni per
l’esercizio dell’impianto sono molto diverse in funzione
della biomassa di alimentazione che può essere combustibile
oppure rifiuto. I principali documenti legislativi nazionali
che regolano la produzione e l'utilizzo di biogas sono:
a) Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate ……omissis…..
b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Attuazione
della direttiva 2001/77 relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
c) Decreto Legislativo 11 maggio 2005 , n. 133 – Attuazione
della direttiva 2000/76 in materia di incenerimento dei
rifiuti
d) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in
materia ambientale
La legislazione italiana ha anche dato attuazione a:
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano.
Regolamento CE n. 208/2006 della commissione del 7/2/2006
che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento CE n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le norme di trasformazione relative agli impianti
di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti
applicabili allo stallatico.
Secondo tutto l’apparato legislativo è possibile si può
dunque distinguere dal punto di vista della conversione
energetica.
a) un biogas che è combustibile ammesso (decreto
152/06- Parte V, allegato X, sezione 6) quando proviene
“dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze
organiche non costituite da rifiuti. In particolare non deve
essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri
rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti
può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni
previste dalla normativa sui rifiuti.”
b) un biogas è combustibile rifiuto in tutti gli
altri casi.
I reflui zootecnici che sono una matrice diffusa ed
importante sono rifiuti per i quali la digestione anaerobica
non è una conversione energetica ma un trattamento prima di
arrivare alla utilizzazione agronomica e sono normati da
leggi regionali.
Analoga considerazione è fatta per i reflui civili il cui
fango di depurazione viene digerito prima di essere avviato
alle utilizzazioni ammesse.
Il biogas, sia proveniente dai rifiuti che dai combustibili
ammessi, è comunque una fonte di energia rinnovabile (FER)
come è specificato nel decreto 387/2003:
“le fonti energetiche rinnovabili non fossili sono l’eolica,
il solare, la geotermica, il moto ondoso, la maremotrice,
l’idraulica, le biomasse, i gas di discarica, i gas
residuati dai processi di depurazione ed il biogas). In
particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
In termini di produzione di energia elettrica e di
certificato verde, gli impianti di biogas possono impiegare
anche rifiuti e non solo residui agricoli vegetali o reflui
zootecnici o colture dedicate.
Emissioni / reflui/ digestati
L’ autorizzazione ed i limiti alle emissioni dipendono dal
tipo di alimentazione del reattore e dal tipo di processo:
a) Conversione energetica di un rifiuto non ammesso a
procedure semplificate : l’emissione viene autorizzata
secondo il decreto 133/2005.
b) Conversione energetica di un rifiuto ammesso alle
procedure semplificate: l’emissione viene autorizzata
secondo il DM 5 febbraio 1998.
c) Trattamento rifiuto: l’emissione viene autorizzata
secondo il decreto 152/2006
d) Conversione energetica di un combustibile ammesso:
l’emissione viene autorizzata secondo il decreto 152/2006
L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue
dell’impianto sono regolate dal decreto 152/2006.
Per il digestato non c’è una definizione ufficiale e dunque
è difficile stabilire delle caratteristiche univoche tali da
consentirne la gestione senza dare adito a dubbi. In
particolare il fatto che un impianto di digestione
anaerobica possa essere alimentato sia con biomasse ammesse
che con rifiuti rende equivoca la definizione merceologica
del principale rifiuto prodotto dall’impianto, ossia il
digestato stesso. Quest’ultimo infatti può essere
considerato, alternativamente, come un refluo zootecnico o
come un rifiuto vero e proprio. Quando l’alimentazione è
monotona si possono distinguere i seguenti casi:
Nel caso di conversione energetica
a) Rifiuto in ingresso, rifiuto in uscita.
b) Biomassa ammessa in entrata refluo agronomico in uscita.
Nel caso di trattamento
a) Refluo zootecnico in entrata, refluo zootecnico in
uscita. La materia è regolata dal DM 7/4/06 che, recependo
la normativa europea in materia di gestione dei reflui
zootecnici soprattutto alla luce dell’inquinamento da
nitrati, introduce una serie di disposizioni riguardanti la
fase finale della filiera produttiva del biogas e prevede
anche la miscelazione tra reflui e biomasse ammesse. In
particolare gli effluenti zootecnici prodotti in azienda
possono essere avviati a digestione anaerobica ed il
digestato può essere utilizzati sul suolo agricolo secondo i
normali piani di utilizzazione agronomica. I residui
colturali e le colture energetiche prodotte in azienda
possono essere avviate alla digestione anaerobica e il
digestato può essere utilizzato sul suolo agricolo secondo i
normali piani di utilizzazione agronomica .
b) Fango di depurazione in entrata, fango di depurazione in
uscita. I fanghi vengono avviati al recupero o allo
smaltimento secondo la loro normativa.
Autorizzazione unica o comunicazione
Il decreto 152/06 stabilisce che gli impianti di biogas,
proveniente da combustibile ammesso, con potenza termica
nominale inferiore a 3 MW sono considerati ad inquinamento
poco significativo quindi non necessitano di autorizzazione,
ma è sufficiente una comunicazione di inizio attività da
inviarsi alla competente autorità che generalmente coincide
con la Provincia.
Il decreto 387/03 stabilisce (art. 12, comma 8) che tali
impianti sono da considerarsi ad inquinamento poco
significativo “sempre che ubicati all’interno dei impianti
di smaltimento rifiuti” escludendo di fatto tutti gli
impianti realizzati in un contesto agricolo.
In linea teorica sarebbe dunque possibile avviare l’impianto
con una comunicazione senza la necessità di richiedere
l’autorizzazione regionale. In pratica tutti gli impianti
vengono autorizzati con una autorizzazione unica come
previsto dal decreto 387/03.
