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Biogas - Autorizzazioni

Progettazione
Durante la progettazione, la costruzione e l’avviamento di un impianto a biogas devono essere rispettate rispettare le norme e gli standard tecnici e di sicurezza che riguardano

- Atmosfera esplosiva – Direttiva ATEX
- Prevenzioni incendi
- Impiantistica elettrica
- Gasometri
- Installazione gruppi elettrogeni
- Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro
- Conformità urbanistica

L'unica norma tecnica esistente è la UNI 10458 -.:1995 - Impianti per la produzione del gas biologico (biogas). Classificazione, requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo. La norma è in fase di revisione da parte di un gruppo di lavoro del Comitato Termotecnico Italiano.


Alimentazione
Soddisfatti i requisiti tecnici, le autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto sono molto diverse in funzione della biomassa di alimentazione che può essere combustibile oppure rifiuto. I principali documenti legislativi nazionali che regolano la produzione e l'utilizzo di biogas sono:

a) Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ……omissis…..

b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Attuazione della direttiva 2001/77 relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

c) Decreto Legislativo 11 maggio 2005 , n. 133 – Attuazione della direttiva 2000/76 in materia di incenerimento dei rifiuti

d) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale

La legislazione italiana ha anche dato attuazione a:

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento CE n. 208/2006 della commissione del 7/2/2006 che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico.

Secondo tutto l’apparato legislativo è possibile si può dunque distinguere dal punto di vista della conversione energetica.

a) un biogas che è combustibile ammesso (decreto 152/06- Parte V, allegato X, sezione 6) quando proviene
“dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.”

b) un biogas è combustibile rifiuto in tutti gli altri casi.

I reflui zootecnici che sono una matrice diffusa ed importante sono rifiuti per i quali la digestione anaerobica non è una conversione energetica ma un trattamento prima di arrivare alla utilizzazione agronomica e sono normati da leggi regionali.
Analoga considerazione è fatta per i reflui civili il cui fango di depurazione viene digerito prima di essere avviato alle utilizzazioni ammesse.

Il biogas, sia proveniente dai rifiuti che dai combustibili ammessi, è comunque una fonte di energia rinnovabile (FER) come è specificato nel decreto 387/2003:

“le fonti energetiche rinnovabili non fossili sono l’eolica, il solare, la geotermica, il moto ondoso, la maremotrice, l’idraulica, le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

In termini di produzione di energia elettrica e di certificato verde, gli impianti di biogas possono impiegare anche rifiuti e non solo residui agricoli vegetali o reflui zootecnici o colture dedicate.


Emissioni / reflui/ digestati
L’ autorizzazione ed i limiti alle emissioni dipendono dal tipo di alimentazione del reattore e dal tipo di processo:

a) Conversione energetica di un rifiuto non ammesso a procedure semplificate : l’emissione viene autorizzata secondo il decreto 133/2005.
b) Conversione energetica di un rifiuto ammesso alle procedure semplificate: l’emissione viene autorizzata secondo il DM 5 febbraio 1998.
c) Trattamento rifiuto: l’emissione viene autorizzata secondo il decreto 152/2006
d) Conversione energetica di un combustibile ammesso: l’emissione viene autorizzata secondo il decreto 152/2006

L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto sono regolate dal decreto 152/2006.

Per il digestato non c’è una definizione ufficiale e dunque è difficile stabilire delle caratteristiche univoche tali da consentirne la gestione senza dare adito a dubbi. In particolare il fatto che un impianto di digestione anaerobica possa essere alimentato sia con biomasse ammesse che con rifiuti rende equivoca la definizione merceologica del principale rifiuto prodotto dall’impianto, ossia il digestato stesso. Quest’ultimo infatti può essere considerato, alternativamente, come un refluo zootecnico o come un rifiuto vero e proprio. Quando l’alimentazione è monotona si possono distinguere i seguenti casi:

Nel caso di conversione energetica

a) Rifiuto in ingresso, rifiuto in uscita.
b) Biomassa ammessa in entrata refluo agronomico in uscita.

Nel caso di trattamento

a) Refluo zootecnico in entrata, refluo zootecnico in uscita. La materia è regolata dal DM 7/4/06 che, recependo la normativa europea in materia di gestione dei reflui zootecnici soprattutto alla luce dell’inquinamento da nitrati, introduce una serie di disposizioni riguardanti la fase finale della filiera produttiva del biogas e prevede anche la miscelazione tra reflui e biomasse ammesse. In particolare gli effluenti zootecnici prodotti in azienda possono essere avviati a digestione anaerobica ed il digestato può essere utilizzati sul suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica. I residui colturali e le colture energetiche prodotte in azienda possono essere avviate alla digestione anaerobica e il digestato può essere utilizzato sul suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica .
b) Fango di depurazione in entrata, fango di depurazione in uscita. I fanghi vengono avviati al recupero o allo smaltimento secondo la loro normativa.


Autorizzazione unica o comunicazione
Il decreto 152/06 stabilisce che gli impianti di biogas, proveniente da combustibile ammesso, con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono considerati ad inquinamento poco significativo quindi non necessitano di autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione di inizio attività da inviarsi alla competente autorità che generalmente coincide con la Provincia.

Il decreto 387/03 stabilisce (art. 12, comma 8) che tali impianti sono da considerarsi ad inquinamento poco significativo “sempre che ubicati all’interno dei impianti di smaltimento rifiuti” escludendo di fatto tutti gli impianti realizzati in un contesto agricolo.

In linea teorica sarebbe dunque possibile avviare l’impianto con una comunicazione senza la necessità di richiedere l’autorizzazione regionale. In pratica tutti gli impianti vengono autorizzati con una autorizzazione unica come previsto dal decreto 387/03.

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