Fotovoltaico - Fiscalità
Realizzazione dell'impianto: disciplina Iva
Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica
l'aliquota IVA del 10 per cento. La detrazione dell'imposta
pagata è ammessa in funzione dell'utilizzo dell'impianto
nell'esercizio di impresa. In caso di utilizzo promiscuo,
non sarà detraibile l'IVA corrispondente alla quota
imputabile a impieghi per fini privati.
Contributo: disciplina Iva
La tariffa incentivante è esclusa in ogni caso dall’
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando
l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'esercizio di
attività di impresa. Infatti le cifre erogate non
rappresentano un corrispettivo per la fornitura
dell'energia, ma una sorta di risarcimento per il titolare
dell'impianto a fronte dei costi sostenuti per la sua
costruzione e di quelli per esercizio.
Contributo: ritenuta d'acconto
Quando l'impianto è utilizzato nell'ambito di un'attività di
impresa, la tariffa incentivante rappresenta un contributo
in conto esercizio e non in conto impianti, poiché viene
erogato per sostenere la produzione dell'energia e non per
finanziare l'investimento. Di conseguenza, al momento
dell'erogazione, deve essere operata una ritenuta a titolo
di acconto delle imposte dirette nella misura del 4 per
cento.
Fiscalità Tipologia cliente:
- Privato o Ente
non commerciale
- Azienda Agricola
/ Agriturismo
- Società o Impresa
- Professionista o Associazione professionale
Privato o Ente non
commerciale
Persona fisica o ente non commerciale (Condomino.
Amministrazione pubblica associazione): utilizzo per soli
fini privati
La tariffa incentivante percepita dalla persona fisica (o
ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti
fotovoltaici a soli fini privati (usi domestici, di
illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, eccetera)
rappresenta un contributo a fondo perduto non riconducibile
ad alcun reddito e pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini
delle imposte dirette.
Persona fisica o ente non commerciale: produzione di
energia eccedente i consumi privati
In questo caso, bisogna distinguere l'ipotesi in cui
l'impianto abbia potenza non superiore a 20 kW da quella in
cui la potenza sia superiore a detto limite.
Se si opta per lo "scambio sul posto", la tariffa
incentivante è ininfluente ai fini fiscali, ma la corrente
elettrica prodotta non viene pagata.
Se invece si decide di vendere l'energia prodotta in più, se
l’impianto è asservito all’abitazione o alla sede risultano
fiscalmente rilevanti i soli proventi derivanti dalla
vendita dell'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio
fabbisogno, che andranno qualificati come redditi diversi,
ossia come redditi derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente. Il costo per l'acquisto o la
realizzazione dell'impianto non potrà essere considerato
inerente alla produzione del reddito, né sarà detraibile la
relativa IVA pagata. Se l’impianto non è asservito alla sede
In questa ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le
somme percepite a titolo di tariffa incentivante,
concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura
proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla
determinazione del reddito di impresa e della base
imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con
riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la
ritenuta d'acconto del 4 per cento. Per quanto riguarda poi
i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, essi andranno
assoggettati all'IVA, all'Irap e alle imposte dirette. In
tale fattispecie, però, l'impianto rappresenta bene
strumentale all'attività ed è ammortizzabile con
coefficiente del 9 per cento.
Impianti con potenza superiore a 20 kW, non essendo
possibile optare per il servizio di "scambio sul posto",
l'energia esuberante potrà essere solo venduta alla rete
locale, con conseguente realizzazione di un'attività di tipo
commerciale.
Azienda Agricola /
Agriturismo
Per le aziende agricole, il reddito derivante dalla vendita
di energia fotovoltaica è un reddito agrario e quindi, per
la modestia della superficie occupata, la tassazione è
trascurabile. L’azienda agricola inoltre ha facilmente
disponibilità di superfici non ombreggiate e può installare
impianti ad inseguimento con un elevato rendimento
energetico. Soltanto chi opera con il regime dell’IVA
ordinaria può scaricare questo costo.
La stessa cosa vale per l’agriturismo, il quale è un
candidato ideale per l’installazione di un impianto
fotovoltaico con il quale può cogliere una opportunità di
investimento e di innovazione: elimina le spese per
l’energia elettrica, genera un reddito integrativo non
tassato e trasmette alla clientela un segnale concreto di
attenzione ambientale.
Società o Impresa
L’azienda ha due opzioni:
-
fino a 20kWp può operare in regime di scambio sul posto, dove la tariffa incentivante viene tassata come reddito d’impresa;
-
oppure può diventare venditrice di energia ed, in questo caso, oltre alla tariffa incentivante, sono tassati anche i ricavi della vendita.
Nella prima ipotesi, diventano
fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di
tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto
esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia
ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della
base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con
riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la
ritenuta d'acconto del 4 per cento.
Nella seconda ipotesi oltre alla tariffa incentivante il
reddito d’ impresa è costituito anche dai ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia che andranno assoggettati
all'IVA, all'Irap ed alle imposte dirette.
In entrambi i casi l'impianto rappresenta bene strumentale
all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per
cento
Professionista o Associazione professionale
Se l'acquisto o la realizzazione dell'impianto
fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da
un'associazione professionale e l'energia prodotta è
utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività o
anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari),
la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione
dell'IVA e non concorre alla determinazione del reddito
imponibile. L'impianto costituisce, comunque, bene
strumentale dell'attività di lavoro autonomo e l'IVA pagata
per la realizzazione dell'impianto è detraibile, tenendo
conto dell'utilizzo promiscuo del bene.
Se l'impianto produce energia in eccesso, la vendita
costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno,
pertanto, tenute due contabilità separate, una per
l'attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa.
La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di
energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio,
concorre alla determinazione del reddito d'impresa e della
base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4
per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia
sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e IVA;
l'impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le
attività e gli ammortamenti del costo vanno ripartiti, ad
esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia
ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente,
se l'impianto è utilizzato anche per fini personali o
familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due
attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche
l'IVA pagata per la realizzazione del bene è detraibile in
relazione ad entrambe le attività esercitate, a condizione
che le stesse siano gestite con contabilità separate.
