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Fotovoltaico - Fiscalità

Realizzazione dell'impianto: disciplina Iva
Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota IVA del 10 per cento. La detrazione dell'imposta pagata è ammessa in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa. In caso di utilizzo promiscuo, non sarà detraibile l'IVA corrispondente alla quota imputabile a impieghi per fini privati.

Contributo: disciplina Iva
La tariffa incentivante è esclusa in ogni caso dall’ applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'esercizio di attività di impresa. Infatti le cifre erogate non rappresentano un corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una sorta di risarcimento per il titolare dell'impianto a fronte dei costi sostenuti per la sua costruzione e di quelli per esercizio.

Contributo: ritenuta d'acconto
Quando l'impianto è utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, la tariffa incentivante rappresenta un contributo in conto esercizio e non in conto impianti, poiché viene erogato per sostenere la produzione dell'energia e non per finanziare l'investimento. Di conseguenza, al momento dell'erogazione, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto delle imposte dirette nella misura del 4 per cento.


Fiscalità Tipologia cliente:

- Privato o Ente non commerciale
- Azienda Agricola / Agriturismo
- Società o Impresa
- Professionista o Associazione professionale



Privato o Ente non commerciale

Persona fisica o ente non commerciale (Condomino. Amministrazione pubblica associazione): utilizzo per soli fini privati

La tariffa incentivante percepita dalla persona fisica (o ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, eccetera) rappresenta un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcun reddito e pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Persona fisica o ente non commerciale: produzione di energia eccedente i consumi privati

In questo caso, bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'impianto abbia potenza non superiore a 20 kW da quella in cui la potenza sia superiore a detto limite.

Se si opta per lo "scambio sul posto", la tariffa incentivante è ininfluente ai fini fiscali, ma la corrente elettrica prodotta non viene pagata.

Se invece si decide di vendere l'energia prodotta in più, se l’impianto è asservito all’abitazione o alla sede risultano fiscalmente rilevanti i soli proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, che andranno qualificati come redditi diversi, ossia come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Il costo per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto non potrà essere considerato inerente alla produzione del reddito, né sarà detraibile la relativa IVA pagata. Se l’impianto non è asservito alla sede
In questa ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la ritenuta d'acconto del 4 per cento. Per quanto riguarda poi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, essi andranno assoggettati all'IVA, all'Irap e alle imposte dirette. In tale fattispecie, però, l'impianto rappresenta bene strumentale all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento.
Impianti con potenza superiore a 20 kW, non essendo possibile optare per il servizio di "scambio sul posto", l'energia esuberante potrà essere solo venduta alla rete locale, con conseguente realizzazione di un'attività di tipo commerciale.

Azienda Agricola / Agriturismo

Per le aziende agricole, il reddito derivante dalla vendita di energia fotovoltaica è un reddito agrario e quindi, per la modestia della superficie occupata, la tassazione è trascurabile. L’azienda agricola inoltre ha facilmente disponibilità di superfici non ombreggiate e può installare impianti ad inseguimento con un elevato rendimento energetico. Soltanto chi opera con il regime dell’IVA ordinaria può scaricare questo costo.
La stessa cosa vale per l’agriturismo, il quale è un candidato ideale per l’installazione di un impianto fotovoltaico con il quale può cogliere una opportunità di investimento e di innovazione: elimina le spese per l’energia elettrica, genera un reddito integrativo non tassato e trasmette alla clientela un segnale concreto di attenzione ambientale.

Società o Impresa

L’azienda ha due opzioni:

  1. fino a 20kWp può operare in regime di scambio sul posto, dove la tariffa incentivante viene tassata come reddito d’impresa;

  2. oppure può diventare venditrice di energia ed, in questo caso, oltre alla tariffa incentivante, sono tassati anche i ricavi della vendita.

Nella prima ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la ritenuta d'acconto del 4 per cento.
Nella seconda ipotesi oltre alla tariffa incentivante il reddito d’ impresa è costituito anche dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia che andranno assoggettati all'IVA, all'Irap ed alle imposte dirette.
In entrambi i casi l'impianto rappresenta bene strumentale all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento

Professionista o Associazione professionale

Se l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da un'associazione professionale e l'energia prodotta è utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività o anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari), la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e non concorre alla determinazione del reddito imponibile. L'impianto costituisce, comunque, bene strumentale dell'attività di lavoro autonomo e l'IVA pagata per la realizzazione dell'impianto è detraibile, tenendo conto dell'utilizzo promiscuo del bene.

Se l'impianto produce energia in eccesso, la vendita costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno, pertanto, tenute due contabilità separate, una per l'attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa. La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio, concorre alla determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e IVA; l'impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le attività e gli ammortamenti del costo vanno ripartiti, ad esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente, se l'impianto è utilizzato anche per fini personali o familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche l'IVA pagata per la realizzazione del bene è detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate, a condizione che le stesse siano gestite con contabilità separate.

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