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Fotovoltaico - Contratto manutenzione

Il contratto di manutenzione lo si può richiedere quando l’investimento dell’impianto fotovoltaico è tale da voler garantirsi il perfetto funzionamento di ogni elemento che lo compone.
Il contratto ha come oggetto la manutenzione degli impianti fotovoltaici e degli impianti elettrici connessi fino al convertitore. Normalmente sono esclusi dal servizio gli impianti elettrici a valle del contatore bidirezionale. Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.

La manutenzione ordinaria comprende:

a) l’ esecuzione con cadenza annuale della verifica tecnico-funzionale per accertare che la continuità elettrica sia sempre esistente,

b) l’eliminazione di ogni irregolarità o guasto con riparazione o sostituzione, se necessario, di qualsiasi materiale o tratto di rete che per normale usura o per difetti intervenuti non dia garanzia di regolarità e sicurezza di funzionamento e di rendimento,

c) la fornitura del materiale occorrente per gli interventi e di articoli elettrici, costruiti nel rispetto delle norme CEI-UNEL, con marchio italiano di qualità

d) la stesura di una relazione annuale in cui sono riassunti i risultati della verifica e gli eventuali interventi di sistemazione e l’analisi dei rendimenti e dei consumi.

Syngen rilascerà la dichiarazione di conformità nei casi previsti dalla vigente normativa.

La manutenzione straordinaria comprende:

a) sostituzione di moduli fotovoltaici danneggiati.

b) sostituzione dell’ inverter quando necessario.

c) ripristino dell’impiantistica elettrica per danni da fulminazione.

d) tutti gli interventi che non hanno la cadenza annuale della manutenzione ordinaria.

Syngen rilascerà la dichiarazione di conformità nei casi previsti dalla vigente normativa. I materiali impiegati saranno gli stessi impiegati durante la realizzazione e ove questo non sia possibile saranno di qualità equivalente.

Syngen si obbliga a:

a) inviare personale specializzato entro due giorni, in caso di guasto od avaria a seguito di richiesta, anche telefonica, del Committente, con l’impegno di garantire il funzionamento entro le 24 ore successive lavorative, qualora l’entità del guasto lo consenta..

b) intervenire entro 7 giorni successivi alla chiamata, anche telefonica, del Committente per interventi di manutenzione straordinaria non programmati, salvo accordi diversi.

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