Fotovoltaico - Contratto manutenzione
Il contratto di manutenzione lo si può
richiedere quando l’investimento dell’impianto fotovoltaico
è tale da voler garantirsi il perfetto funzionamento di ogni
elemento che lo compone.
Il contratto ha come oggetto la manutenzione degli impianti
fotovoltaici e degli impianti elettrici connessi fino al
convertitore. Normalmente sono esclusi dal servizio gli
impianti elettrici a valle del contatore bidirezionale. Il
servizio consiste nella manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto.
La manutenzione ordinaria comprende:
a) l’ esecuzione con cadenza annuale della verifica
tecnico-funzionale per accertare che la continuità elettrica
sia sempre esistente,
b) l’eliminazione di ogni irregolarità o guasto con
riparazione o sostituzione, se necessario, di qualsiasi
materiale o tratto di rete che per normale usura o per
difetti intervenuti non dia garanzia di regolarità e
sicurezza di funzionamento e di rendimento,
c) la fornitura del materiale occorrente per gli interventi
e di articoli elettrici, costruiti nel rispetto delle norme
CEI-UNEL, con marchio italiano di qualità
d) la stesura di una relazione annuale in cui sono riassunti
i risultati della verifica e gli eventuali interventi di
sistemazione e l’analisi dei rendimenti e dei consumi.
Syngen rilascerà la dichiarazione di conformità nei casi
previsti dalla vigente normativa.
La manutenzione straordinaria comprende:
a) sostituzione di moduli fotovoltaici danneggiati.
b) sostituzione dell’ inverter quando necessario.
c) ripristino dell’impiantistica elettrica per danni da
fulminazione.
d) tutti gli interventi che non hanno la cadenza annuale
della manutenzione ordinaria.
Syngen rilascerà la dichiarazione di conformità nei casi
previsti dalla vigente normativa. I materiali impiegati
saranno gli stessi impiegati durante la realizzazione e ove
questo non sia possibile saranno di qualità equivalente.
Syngen si obbliga a:
a) inviare personale specializzato entro due giorni, in caso
di guasto od avaria a seguito di richiesta, anche
telefonica, del Committente, con l’impegno di garantire il
funzionamento entro le 24 ore successive lavorative, qualora
l’entità del guasto lo consenta..
b) intervenire entro 7 giorni successivi alla chiamata,
anche telefonica, del Committente per interventi di
manutenzione straordinaria non programmati, salvo accordi
diversi.
