Fotovoltaico - Premi aggiuntivi sulla tariffa incentivante
Il Conto Energia è un sistema autonomo di
contribuzione in conto esercizio che decade quando qualsiasi
contributo in conto capitale supera il 20%
dell’investimento. Alcuni enti territoriali (es. Regione
Toscana) che desiderano incentivare l’introduzione del
fotovoltaico hanno infatti previsto contributi in conto
capitale inferiori a questa soglia.
Gli enti locali hanno anche altri strumenti per stimolare
l’installazione degli impianti fotovoltaici. In particolare
i Comuni possono intervenire con tre leve:
a) Riduzione dell’ICI per gli immobili dotati di
fotovoltaico
b) Riduzione degli oneri di urbanizzazione.
c) Aumento degli indici volumetrici.
I Comuni stanno anche recependo nei loro regolamenti edilizi
l’indicazione di avere almeno 200 W fotovoltaici per ogni
nuova unità abitativa.
Il legislatore ha comunque previsto nel decreto alcune
situazioni che, per la loro valenza pubblica o per la
sinergia del fotovoltaico con altri obiettivi, sono
meritevoli di un premio aggiuntivo pari al 5% della tariffa
incentivante.
a) Scuole pubbliche o parificate e strutture sanitarie. Per
queste è anche ammesso che possano godere contemporaneamente
di contributi in conto capitale superiori al 20%.
b) Edifici pubblici di enti localizzati in Comuni con meno
di 5000 abitanti.
c) Strutture agricole in cui il tetto in amianto sia
bonificato e sostituito con un tetto fotovoltaico integrato
architettonicamente.
d) Produttori da impianti non integrati, di potenza
superiore a 3 kW, che vendono meno del 30% dell’energia
prodotta acquistando dunque la definizione di autoproduttori.
Un caso particolare è legato all’efficienza energetica degli
edifici dove bisogna distinguere due casi:
1) Edificio esistente al 19 Febbraio 2007
Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile
sia in possesso di un attestato di certificazione energetica
relativo all'edificio con l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio stesso e che dopo la data di entrata in
esercizio dell'impianto effettui gli interventi indicati nel
suddetto attestato i quali determinino una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica
dell'edificio. (Fino alla data di entrata in vigore della
legge nazionale di certificazione energetica degli edifici,
l'attestato di certificazione energetica di cui sopra è
sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.)
A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto
responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche
dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che
decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di
ricevimento della domanda.
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione
energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30%
della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata
in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
2) Edificio completato dopo il 19 Febbraio 2007
In questo caso gli edifici, per godere del premio
aggiuntivo, devono avere un indice di prestazione energetica
inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori richiesti dal
Decreto Legislativo 192 del 19 Agosto 2005. La maggiorazione
della tariffa incentivante è del 30%
