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Fotovoltaico - Premi aggiuntivi sulla tariffa incentivante

Il Conto Energia è un sistema autonomo di contribuzione in conto esercizio che decade quando qualsiasi contributo in conto capitale supera il 20% dell’investimento. Alcuni enti territoriali (es. Regione Toscana) che desiderano incentivare l’introduzione del fotovoltaico hanno infatti previsto contributi in conto capitale inferiori a questa soglia.
Gli enti locali hanno anche altri strumenti per stimolare l’installazione degli impianti fotovoltaici. In particolare i Comuni possono intervenire con tre leve:

a) Riduzione dell’ICI per gli immobili dotati di fotovoltaico
b) Riduzione degli oneri di urbanizzazione.
c) Aumento degli indici volumetrici.

I Comuni stanno anche recependo nei loro regolamenti edilizi l’indicazione di avere almeno 200 W fotovoltaici per ogni nuova unità abitativa.

Il legislatore ha comunque previsto nel decreto alcune situazioni che, per la loro valenza pubblica o per la sinergia del fotovoltaico con altri obiettivi, sono meritevoli di un premio aggiuntivo pari al 5% della tariffa incentivante.

a) Scuole pubbliche o parificate e strutture sanitarie. Per queste è anche ammesso che possano godere contemporaneamente di contributi in conto capitale superiori al 20%.

b) Edifici pubblici di enti localizzati in Comuni con meno di 5000 abitanti.

c) Strutture agricole in cui il tetto in amianto sia bonificato e sostituito con un tetto fotovoltaico integrato architettonicamente.

d) Produttori da impianti non integrati, di potenza superiore a 3 kW, che vendono meno del 30% dell’energia prodotta acquistando dunque la definizione di autoproduttori.

Un caso particolare è legato all’efficienza energetica degli edifici dove bisogna distinguere due casi:

1) Edificio esistente al 19 Febbraio 2007

Il diritto al premio ricorre quando il soggetto responsabile sia in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e che dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto effettui gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. (Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica di cui sopra è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.)

A seguito dell'esecuzione degli interventi il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrato dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

2) Edificio completato dopo il 19 Febbraio 2007

In questo caso gli edifici, per godere del premio aggiuntivo, devono avere un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori richiesti dal Decreto Legislativo 192 del 19 Agosto 2005. La maggiorazione della tariffa incentivante è del 30%

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